Il drammatico terremoto, che a febbraio scorso ha colpito vasti territori della Turchia e della Siria, ha avuto un impatto importante sull’implementazione di numerosi progetti finanziati dai programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.
Le Agenzie Nazionali hanno, pertanto, la possibilità di applicare la forza maggiore per progetti e mobilità che incontrano difficoltà a causa di questo evento, così come definita nell’Accordo di sovvenzione. I beneficiari interessati devono informare tempestivamente e formalmente l’Agenzia Nazionale circa la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili di tali difficoltà, notificando quanto segue:
– l’eventuale richiesta di sospensione della sovvenzione, o di parte di essa, se circostanze eccezionali – in particolare la forza maggiore – rendono impossibile o eccessivamente complicata la realizzazione dell’attività;
– l’eventuale richiesta di voler annullare, posticipare o sostituire le attività pianificate nei territori colpiti dal terremoto o richiedere la risoluzione del contratto.
I costi già sostenuti nell’ambito dei progetti, valutati caso per caso, potranno essere accettati anche se il progetto non è stato realizzato (ad esempio, un biglietto di viaggio già acquistato e per il quale non è possibile richiedere il rimborso; l’attività non ha avuto luogo e non è stato possibile ottenere alcun rimborso).
In caso di risoluzione anticipata delle Convenzioni di sovvenzione per le mobilità in uscita nei territori colpiti dal terremoto nell’ambito dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, possono essere accettati, come costi eccezionali, i costi giustificati di rimpatrio dei partecipanti, ai quali si applicano i regolari obblighi di rendicontazione. Nel caso in cui i costi eccezionali non siano un’opzione, le organizzazioni partecipanti potrebbero optare per l’utilizzo di fondi per il sostegno organizzativo.
Per quanto riguarda le mobilità Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà in corso verso gli Stati membri e i Paesi terzi associati ai Programmi e che coinvolgono partecipanti turchi, nel caso in cui un partecipante desideri rientrare in Turchia prima del completamento del progetto per motivi personali legati al disastro, potrà essere applicata la clausola di forza maggiore, così come avviene per la sospensione o cessazione anticipata della mobilità.
Per quanto riguarda le prossime attività nell’ambito di Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà in Turchia, le Agenzie nazionali monitoreranno la situazione sul campo, in stretta cooperazione con le organizzazioni di accoglienza. Nel caso in cui una mobilità non sia fattibile o non possa avere luogo in condizioni di sicurezza, le Agenzie Nazionali incoraggeranno i beneficiari ad esplorare opzioni alternative.
Progetti in corso nel Corpo europeo di solidarietà
Se necessario, i beneficiari interessati possono richiedere una modifica all’Accordo di sovvenzione in corso, adattando le attività del progetto al fine di affrontare le conseguenze del sisma, sostenendo gli sforzi di soccorso e di recupero. Le attività adattate proposte dovranno:
a) rispettare i requisiti minimi dell’invito a presentare proposte, ai sensi del quale è stata assegnata la sovvenzione;
b) non incidere sull’importo complessivo del contributo;
c) mirare direttamente a mitigare l’impatto del terremoto sulla/e comunità/i sede/i del progetto.
L’Agenzia nazionale si riserva di valutare, caso per caso, la conformità di eventuali richieste di modifica delle attività con i criteri vigenti prima dell’approvazione delle modifiche all’Accordo di sovvenzione. Richieste di modifica che abbiano l’effetto di apportare variazioni all’Accordo di sovvenzione potranno, pertanto, essere respinte, poiché rimetterebbero in discussione la decisione di concessione della sovvenzione o risulterebbero contrarie alla parità di trattamento dei candidati.
Come noto, le Agenzie Nazionali e i beneficiari devono garantire la sicurezza dei partecipanti durante l’attuazione delle attività del progetto. Si ricorda a tal fine che le clausole contrattuali prevedono che le attività possano svolgersi in aree/località colpite da eventi meteorologici gravi e/o calamità naturali solo dopo che in tali aree sia stato autorizzato il rientro delle popolazioni civili e non siano soggette ad eventuali avvisi di rischio/pericolo emessi dalle autorità nazionali competenti.
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